D.P.R. 917/1986
Art. 115 — Presupposto dell'imposta
Art. 115. Presupposto dell'imposta 1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi e' il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Sono esclusi dall'imposta: a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato; c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5; d) i redditi indicati alle lettere 1) e m) del comma 1 dell'articolo 81; e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248 (in S.O. n.183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n.186), ha disposto (con l'art. 36, commi 9 e 11) la modifica dell'art. 115, comma 3.
- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 115.
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