D.P.R. 917/1986
Art. 11 — Determinazione dell'imposta
Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire. . . . . . . . . . . . . . . . 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire . . . . . . . . . . . 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire. . . . . . . . . . . 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire. . . . . . . . . . . 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire . . . . . . . . . . 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire. . . . . . . . . . 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire. . . . . . . . . . 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire. . . . . . . . . . 58 per cento; oltre 600 milioni di lire . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
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- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 11, comm…
- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 46, comma 1) la modifica dell'art. 11, comma 1.
- L. 488/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 6, commi 1, lettera b) e 4) la modifica dell'art. 11, comma 1, lettera b).
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 2, commi 1, lettera c) e 8) la modifica dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativonel modificare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n. 302) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 6) la modifica…
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 11, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis; (con l'art. 2, comma 10) la modifica dell'art. 11, comma 1.
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