D.P.R. 917/1986
Art. 104 — Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
Art. 104. Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi 1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro; b) delle plusvalenze delle disponibilita' in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo; c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo. 2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76.
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