Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 545/1986Art. 74
D.P.R. 545/1986

Art. 74 — Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/74parte di D.P.R. 545/1986
Art. 74. Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo 1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso. 3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 545/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 73 Art. 75 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.