D.P.R. 545/1986
Art. 63 — Rimprovero
Art. 63. Rimprovero 1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidivita' nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo. 2. E' inflitto dalle autorita' in allegato B. 3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.
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