D.P.R. 545/1986
Art. 56 — Principi fondamentali
Art. 56. Principi fondamentali 1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge. 2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato B. 3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide anche per i casi previsti nel presente paragrafo. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
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