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D.P.R. 545/1986

Art. 51 — Dipendenza dei militari in particolari condizioni

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/51parte di D.P.R. 545/1986
Art. 51. Dipendenza dei militari in particolari condizioni 1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza: a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto; b) disciplinare, dall'autorita' militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unita' od enti internazionali. 3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente: a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare; b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando od ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.

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