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D.P.R. 545/1986

Art. 49 — Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/49parte di D.P.R. 545/1986
Art. 49. Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari 1. Nei luoghi militari: a) e' consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive; c) e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' privata, ad eccezione delle armi di ordinanza; d) e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

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