Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 545/1986Art. 45
D.P.R. 545/1986

Art. 45 — Libera uscita

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/45parte di D.P.R. 545/1986
Art. 45. Libera uscita 1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 545/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.