D.P.R. 545/1986
Art. 33 — Pubblica manifestazione del pensiero
Art. 33. Pubblica manifestazione del pensiero 1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari e' disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata: a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale e' competente il comando generale; b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi; c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea; d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale. 3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono. 4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
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