D.P.R. 545/1986
Art. 30 — Diritto di riunione
Art. 30. Diritto di riunione 1. Il diritto di riunione dei militari e' disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorita' competente.
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