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D.P.R. 545/1986

Art. 22 — Doveri del comandante di corpo

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/22parte di D.P.R. 545/1986
Art. 22. Doveri del comandante di corpo 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti. 3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

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