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D.P.R. 545/1986

Art. 15 — Formazione militare

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/15parte di D.P.R. 545/1986
Art. 15. Formazione militare 1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. 2. Egli deve: a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive; b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. 3. L'amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

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