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D.P.R. 1008/1985

Art. 79 — La mancanza anatomica o la perdita funzionale: a) di un alluce; b) di due dita di un piede

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/79parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 79. La mancanza anatomica o la perdita funzionale: a) di un alluce; b) di due dita di un piede. Nei casi dubbi dopo osservazione.

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