D.P.R. 1008/1985
Art. 79 — La mancanza anatomica o la perdita funzionale: a) di un alluce; b) di due dita di un piede
Art. 79. La mancanza anatomica o la perdita funzionale: a) di un alluce; b) di due dita di un piede. Nei casi dubbi dopo osservazione.
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