D.P.R. 1008/1985
Art. 76 — La mancanza anatomica di una mano o di un piede
Art. 76. La mancanza anatomica di una mano o di un piede. Avvertenza: Il giudizio di inabilita' potra' essere espresso senza l'esame personale, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'amministrazione comunale.
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