Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1008/1985Art. 67
D.P.R. 1008/1985

Art. 67 — a) Le alterazioni congenite e le malattie croniche della cute, le teleangectasie e le chiazze discromiche del…

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/67parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 67. a) Le alterazioni congenite e le malattie croniche della cute, le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto, estese o gravi o deturpanti o che, per la sede, determinino notevoli disturbi funzionali. b) L'alopecia estesa e deturpante. c) L'iperidrosi estesamente macerante dei piedi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. Nei casi dubbi dopo osservazione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1008/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.