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D.P.R. 1008/1985

Art. 59 — a) La sordita' assoluta unilaterale (perdita uditiva superiore a 90 dB) quando vi sia perdita di percezione u…

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/59parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 59. a) La sordita' assoluta unilaterale (perdita uditiva superiore a 90 dB) quando vi sia perdita di percezione uditiva oltre i 15 dB dall'altro lato. b) Le ipoacusie bilaterali permanenti con percentuale totale di perdita di udito all'audizione biauricolare (P.P.T.) superiore ai 40% corrispondente ai seguenti livelli audiometrici indicativi: Parte di provvedimento in formato grafico sommando in ciascun orecchio i valori percentuali di perdita uditiva attribuiti nella seguente tabella alle soglie audiometriche rilevate: Parte di provvedimento in formato grafico La scala comparativa delle distanze di percezione della voce ordinaria di conversazione (V.O.C.) e' riportata a puro valore orientativo.

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