D.P.R. 1008/1985
Art. 42 — a) Le psicosi croniche (schizofreniche, distimiche, deliranti, ecc.) ed i loro esiti
Art. 42. a) Le psicosi croniche (schizofreniche, distimiche, deliranti, ecc.) ed i loro esiti. Se in fase di compensazione o di remissione clinica saranno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche. b) Le turbe psichiche in esito a psicosi acute (tossiche, infettive, post-traumatiche, ecc.); trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.
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