D.P.R. 1008/1985
Art. 23 — a) La mancanza di almeno otto denti tra incisivi e canini; con insufficienza masticatoria
Art. 23. a) La mancanza di almeno otto denti tra incisivi e canini; con insufficienza masticatoria. b) La mancanza o la carie destruente del maggior numero dei denti con insufficienza masticatoria. Nei casi dubbi dopo osservazione. Avvertenza: la protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante. Devesi ritenere sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari o tre coppie di premolari, con ingranaggio in occlusione. Il perito deve sempre indicare il numero e la sede dei denti mancanti.
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