D.P.R. 820/1983
Art. 28 — Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qual…
Art. 28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
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