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D.P.R. 820/1983

Art. 25 — Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche …

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/25parte di D.P.R. 820/1983
Art. 25. Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentamila a lire trecentomila. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e' ridotto alla meta'.

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