Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 820/1983Art. 21
D.P.R. 820/1983

Art. 21 — Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patog…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/21parte di D.P.R. 820/1983
Art. 21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire trecentomila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 820/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.