D.P.R. 820/1983
Art. 19 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicat…
Art. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentocinquantamila ad un massimo di lire cinquemilioni.
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