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D.P.R. 820/1983

Art. 19 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicat…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/19parte di D.P.R. 820/1983
Art. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentocinquantamila ad un massimo di lire cinquemilioni.

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