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D.P.R. 915/1982

Art. 9 — Divieto di abbandono dei rifiuti E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti i…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/9parte di D.P.R. 915/1982
Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

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