Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 915/1982Art. 7
D.P.R. 915/1982

Art. 7 — Competenze delle province In attuazione al disposto dell'art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/7parte di D.P.R. 915/1982
Art. 7. Competenze delle province In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978; n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 915/1982 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.