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D.P.R. 915/1982

Art. 5 — Comitato interministeriale Le funzioni di cui al precedente art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/5parte di D.P.R. 915/1982
Art. 5. Comitato interministeriale Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.

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