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D.P.R. 915/1982

Art. 19 — Registri di carico e scarico Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/19parte di D.P.R. 915/1982
Art. 19. Registri di carico e scarico Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche' presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente: per gli impianti di produzione: quantita' prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' trattate; per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' stoccate; per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto. Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attivita' i registri devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

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