D.P.R. 915/1982
Art. 16 — Autorizzazioni Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata
Art. 16. Autorizzazioni Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per: a) la raccolta ed il trasporto; b) lo stoccaggio provvisorio; c) il trattamento; d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato: l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica; i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili; le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura; la durata massima dell'esercizio della discarica; le modalita' di ricopertura della discarica esaurita; le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica; l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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