D.P.R. 915/1982
Art. 14 — Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di…
Art. 14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualita' a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani. I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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