Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 915/1982Art. 1
D.P.R. 915/1982

Art. 1 — Principi generali Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/1parte di D.P.R. 915/1982
Art. 1. Principi generali Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita' di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 915/1982 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.