D.P.R. 340/1982
Art. 16 — Progressione di qualifica Il passaggio alle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragio…
Art. 16. Progressione di qualifica Il passaggio alle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice consiglieri che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica. Il passaggio alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo; al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria. Il passaggio alle qualifiche di vice prefetto ispettore aggiunto e di direttore aggiunto di divisione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 139/05 — Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefautoritativoha disposto (con l'art.40 comma 1) l'abrogazione dell'art.16.
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