D.P.R. 340/1982
Art. 13 — Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria L'accesso alle …
Art. 13. Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea. Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio. I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalita' e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche. Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 139/05 — Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefautoritativoha disposto (con l'art.40 comma 1) l'abrogazione dell'art.13.
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