D.P.R. 780/1979
Art. 5 — Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'art
Art. 5. Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'art. 2, lettera a), della legge consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere ed installazioni di difesa, di cui agli articoli 1 e 2 della legge ed al precedente comma, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno. Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprieta' da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.
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