D.P.R. 780/1979
Art. 22 — Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n
Art. 22. Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dall'art. 18 della legge, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.
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