D.P.R. 780/1979
Art. 15 — Ai fini di quanto previsto dal quarto comma dell'art
Art. 15. Ai fini di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 3 della legge, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali la Difesa non abbia la disponibilita'. Nei programmi sono indicati: il calendario di massima delle esercitazioni; le localita', l'estensione delle aree interessate e le modalita' di svolgimento; l'uso che delle aree si fara'; le aree che per motivi di pubblica incolumita' occorrera' sgomberare; l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale; le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose. I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 780/1979 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.