D.P.R. 780/1979
Art. 10 — I lavori per le modificazioni di cui all'art
Art. 10. I lavori per le modificazioni di cui all'art. 6 della legge vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia. Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facolta' di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.
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