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D.P.R. 691/1979

Art. 6 — Composizione e collocazione dei Cobar I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C"…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/6parte di D.P.R. 691/1979
Art. 6. Composizione e collocazione dei Cobar I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E" presenti ai livelli di seguito indicati. I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella C annesso 3 al presente regolamento. I Cobar sono collocati presso le "unita' di base" con il criterio di affiancarli ad una autorita' gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale. Le unita' di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quasi alti comandi di forza armata ciascuna unita' di base interforze e' collegata ai fini della rappresentanza. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unita' di base saranno stabilite dallo stesso Ministro. Ove non sia possibile individuare le citate unita' di base interforze, per la ridotta entita' del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorita' dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovra' collegarsi ai fini della rappresentanza. Le unita' di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri e della guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali, di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purche' l'unita' ivi accantonata non sia inferiore al battaglione), nave, base aerea o navale o unita' equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione. Con lo stesso provvedimento le suddette autorita' indicano l'alto comando al quale ciascuna unita' di base e' collegata ai fini della rappresentanza. Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante: elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unita' elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta; elezione definitiva - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito dell'unita' di base - dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

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