D.P.R. 691/1979
Art. 27 — Natura e iniziativa dell'attivita' L'attivita' del Cocer e' rivolta alla formulazione di pareri, di proposte …
Art. 27. Natura e iniziativa dell'attivita' L'attivita' del Cocer e' rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, cosi' come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/78. Tale attivita' puo' essere promossa dai membri del Cocer stesso o dall'autorita' gerarchica, ovvero dal Coir. Il Cocer puo' inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un Coir, per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perche' non hanno trovato soluzione. Il Cocer puo', in particolari casi, richiedere il parere di uno o piu' Coir.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 691/1979 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.