D.P.R. 691/1979
Art. 17 — Modalita' di carattere generale per la votazione e lo scrutinio Il militare ha il dovere di partecipare alle …
Art. 17. Modalita' di carattere generale per la votazione e lo scrutinio Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza. L'elettore: vota soltanto nel posto in cui e' iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori; riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identita', una scheda autenticata; si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e, eventualmente, anche il nome dell'eleggibile e degli eleggibili prescelti della propria categoria; piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori. Il posto di votazione e' aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di 8 ore continuative di votazione. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validita' del voto e ne da' lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure le presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa. Le preferenze indicate in eccedenza al numero degli eleggibili sono considerate nulle. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.
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