Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 691/1979Art. 15
D.P.R. 691/1979

Art. 15 — Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni I militari delle categorie "A", "B", "C", "D" ed…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/15parte di D.P.R. 691/1979
Art. 15. Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni I militari delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E" presenti presso ciascuna unita' di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti Cobar. I rappresentanti nei Cobar delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E" eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti Coir. I rappresentanti nei Coir delle categorie "A", "B" e "C" eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri del Cocer. I rappresentanti nei Coir delle categorie "D" ed "E" eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/78. Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare nel corso del successivo biennio: a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei Cobar; b) fissando le date per le elezioni dei Coir e del Cocer, cala il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 691/1979 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.