D.P.R. 691/1979
Art. 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE Art. 1. Scopo e natura del sistema di rappresentanza Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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