D.P.R. 338/1979
Art. 84 — L'ultimo comma dell'art
Art. 84. L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tuttavia i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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