D.P.R. 338/1979
Art. 7 — L'art
Art. 7. L'art. 12 e' sostituito dal seguente. "Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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