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D.P.R. 338/1979

Art. 7 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/7parte di D.P.R. 338/1979
Art. 7. L'art. 12 e' sostituito dal seguente. "Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati".

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