Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 338/1979Art. 55
D.P.R. 338/1979

Art. 55 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/55parte di D.P.R. 338/1979
Art. 55. L'art. 92 e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, un esemplare della descrizione e dei disegni allegati alla domanda o al brevetto. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di precedenti depositi".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 338/1979 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.