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D.P.R. 338/1979

Art. 53 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/53parte di D.P.R. 338/1979
Art. 53. L'art. 43 e' sostituito dal seguente: "Se l'offerta al pubblico di licenza a norma dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguardera' soltanto il pagamento delle tasse annuali successive al primo triennio; se l'offerta e' fatta nella domanda la riduzione riguardera' anche le tasse stabilite per il primo triennio; negli altri casi la riduzione riguardera' le tasse delle annualita' successive alla comunicazione dell'offerta".

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