D.P.R. 338/1979
Art. 5 — L'art
Art. 5. L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita' abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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