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D.P.R. 338/1979

Art. 49 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/49parte di D.P.R. 338/1979
Art. 49. L'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio o la commissione dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facolta' di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario. L'Ufficio deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalita' cautelare".

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