D.P.R. 338/1979
Art. 36 — Dopo l'art
Art. 36. Dopo l'art. 89 sono aggiunti i seguenti: "Art. 90. - Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio centrale brevetti o della commissione dei ricorsi e' reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualita' senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualita' senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorita', ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale. Art. 90-bis. - Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 puo' a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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