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D.P.R. 338/1979

Art. 34 — Dopo l'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/34parte di D.P.R. 338/1979
Art. 34. Dopo l'art. 83 e' aggiunto il seguente art. 83-bis: "I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda e' resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda e' stata notificata ai sensi dell'art. 4".

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