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D.P.R. 338/1979

Art. 28 — null

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/28parte di D.P.R. 338/1979
Art. 28. null 1) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17; 2) se l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; 4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facolta' accordategli dall'art. 27-bis. Se le cause di nullita' di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso".

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